IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25  gennaio  1994,
n.  144,  e  successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme
per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  dell'Agenzia   per   la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
  Viste  le direttive del 5 settembre 1994, del 1 febbraio 1995 e del
7 febbraio 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni
(ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla
Conferenza  dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, per il  personale  dipendente  dalle  regioni  e
dagli   enti   regionali,   e   dopo   avere   acquisito   il  parere
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e  dell'Unione
delle province d'Italia (UPI);
  Visto  il  contratto nazionale di lavoro del comparto del personale
dipendente  dalla  Scuola  sottoscritto  il  4  agosto  1995  ed   in
particolare  l'art.  2,  comma  1  del  predetto contratto collettivo
nazionale di lavoro il  quale  prevede  che  "il  presente  contratto
concerne  il  periodo  1  gennaio 1994-31 dicembre 1997, per la parte
normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 fino al  31  dicembre  1995
per la parte economica";
  Visto  l'art.  53  del  decreto  legislativo n. 29/1993 riguardante
l'"interpretazione autentica dei contratti collettivi"  e  l'art.  17
del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  del
personale dipendente dalla scuola  sottoscritto  il  4  agosto  1995,
riguardante  le  modalita' attuative, per il comparto "Scuola", della
predetta  disposizione  dell'art.  53  del  decreto  legislativo   n.
29/1993;
  Viste le lettere prot. n. 4447 del 3 luglio 1996, prot. n. 4808 del
17  luglio  1996 e del 18 ottobre 1996, (quest'ultima pervenuta il 14
novembre 1996), con le quali l'ARAN - in  attuazione  degli  articoli
51,  comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni - ha  trasmesso,  ai
fini    dell'"autorizzazione    alla   sottoscrizione",   il   "testo
dell'accordo  concordato  il  1  luglio  1996   tra   l'ARAN   e   le
confederazioni  sindacali  CGIL,  CISL,  UIL,  CISAL  e  USPPI  e  le
organizzazioni   sindacali   di   categoria   CGIL/SNS,    CISL/SISM,
CISL/SINASCEL,  UIL/SCUOLA  e  UNASM,  riguardante  l'interpretazione
autentica dell'art.  66 del contratto collettivo nazionale di  lavoro
del  comparto del personale dipendente dalla scuola sottoscritto il 4
agosto 1995.
  Visto  il  "testo  concordato" in precedenza indicato, che e' stato
inviato unitamente alla "relazione illustrativa"  dell'articolato  ed
ai   "prospetti"   relativi   alla   quantificazione   del  personale
interessato ed alla relativa spesa, nella quale  e'  stato  precisato
che  "gli oneri derivanti dall'interpretazione autentica dell'art. 66
del CCNL del comparto scuola sottoscritto  il  4  agosto  1995,  sono
relativi  al primo biennio" economico per il 1994/1995 e che l'"onere
in questione dovra' aggiungersi agli oneri  del  contratto  suddetto,
contratto per il quale e' residuata" la necessaria "disponibilita' di
risorse";
  Visto  l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993,  n.
470  e  dal  decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, il quale
prevede che, ai fini della autorizzazione  alla  sottoscrizione,  "il
Governo,  nei  quindici  giorni  successivi,  si  pronuncia  in senso
positivo  o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli   effetti
applicativi  dei  contratti  collettivi  anche decentrati relativi al
precedente periodo contrattuale e della  conformita'  alle  direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
  Considerato che il predetto testo concordato, con le specificazioni
fornite  dall'ARAN  con le citate lettere prot. n. 4808 del 17 luglio
1996 e del 18 ottobre 1996, non risulta in generale in contrasto  con
le citate Direttive del 5 settembre 1994, del 1 febbraio 1995 e del 7
febbraio  1996,  impartite  a  seguito  di  intesa intervenuta con il
Ministro del  tesoro,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
all'ARAN, pevia intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere
acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 21 novembre  1996,  concernente  l'"Autorizzazione  alla
sottoscrizione" del testo concordato in precedenza citato;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4  giugno
1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco
Bassanini,  e'  stato delegato a provvedere alla "attuazione . .. del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni . . ." e ad "esercitare . .  .  ogni  altra  funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
Ministri, relative a tutte le materie che riguardano . .. 1) Funzione
pubblica";
  A nome del Governo;
                              Autorizza
ai  sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 51, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   l'Agenzia   per   la  rapresentanza  negoziale  delle
pubbliche amministrazioni (ARAN)  alla  sottoscrizione  dell'allegato
testo  dell'accordo  concordato  il  1  luglio  1996  tra l'ARAN e le
confederazioni  sindacali  CGIL,  CISL,  UIL,  CISAL  e  USPPI  e  le
organizzazioni    sindacali   di   categoria   CGIL/SNS,   CISL/SISM,
CISL/SINASCEL,  UIL/SCUOLA  e  UNASM,  riguardante  l'interpretazione
autentica  dell'art.  66 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto del personale dipendente dalla scuola sottoscritto il  4
agosto 1995.
  Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la
presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
   Roma, 21 novembre 1996
                         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              Il Ministro per la funzione pubblica
                                            BASSANINI
 Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1996
Atti di governo, registro n. 105, foglio n. 13